ph: Richard Patterson, lic. c.c.
Venerdì 17 febbraio 2023, attraverso un annuncio sul proprio sito, the Rock Trading -nota piattaforma di scambio di criptovalute- comunicava ai propri investitori l’interruzione dei servizi a causa di una mancanza di liquidità.
La notizia, ovviamente, ha allarmato tutti i risparmiatori coinvolti, che hanno iniziato a temere per la perdita dei loro investimenti.
Purtroppo, questo crack da parte della piattaforma di Exchange più longeva d’Italia non è arrivato all’improvviso ma vi erano stati già segnali allarmanti in passato.
Infatti, già prima del 17 febbraio alcuni utenti avevano lamentato delle difficoltà a prelevare le proprie criptovalute e nessuna difficoltà invece nel depositarle. Altri investitori avevano lamentato dei ritardi nei prelievi che avevano fatto insorgere un campanello dall’allarme.
Solo dopo qualche giorno da questo blocco, ovvero il 21 febbraio, è stata data la possibilità ai propri utenti di accedere per controllare le proprie movimentazioni, il saldo e scaricare i vari report.
Le possibili cause del crack
Si ipotizza che la causa, che ha portato a perdite significative a circa 34mila utenti, possa ravvisarsi sul cambio della banca d’appoggio.
Proprio nei primi giorni del mese di febbraio, Banca Sella, banca d’appoggio della piattaforma, ha deciso di abbandonare il progetto, costringendo così la The Rock Trading ad appoggiarsi ad un nuovo istituto di credito irlandese.
I reati contestati
Successivamente a questo blocco e a vari esposti da parte degli investitori, le procura di Firenze e di Milano hanno dato inizio alle indagini per appurare eventuali ipotesi di reato.
Momentaneamente le ipotesi di reato su cui si cerca di far luce sono nell’ambito della frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico, appropriazione indebita e truffa.
Il primo reato che potrebbe essere contestato riguarda l’art. 640 ter del Codice penale.
Tale articolo rubricato “Frode informatica” punisce, chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati, informazione o programmi contenuti in un sistema informatico procura un ingiusto profitto con altrui danno.
Il bene giuridico tutelato è in via principale il patrimonio, ma anche la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza che deve accompagnare la libertà negoziale del danneggiato.
Altro reato che potrebbe essere contestato è quello disciplinato dall’articolo 615-ter del Codice penale.
Tale norma tutela il “domicilio informatico”, inteso non solo come spazio fisico in cui sono contenuti i dati informatici personali, ma anche quello spazio di pertinenza della sfera individuale e privata.
L’art 615- ter, dunque, punisce chiunque si introduca senza alcuna autorizzazione in un sistema informatico o telematico protetto con misure di sicurezza e vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita del gestore dello stesso.
Altro reato ravvisabile sembrerebbe essere quello di cui all’articolo 646 del Codice penale che punisce chiunque si appropri della cosa altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Ultimo reato che al momento sembrerebbe poter essere ipotizzabile è quello di ‘truffa’ che ritroviamo all’interno del nostro Codice penale all’art. 640.
Tale norma incrimina colui che, attraverso artifici e raggiri, induce taluno in errore procurando a sé un ingiusto profitto ed un danno patrimoniale alla vittima.
Come tutelarsi ?
Le persone offese da tali condotte possono tutelarsi nelle sedi giudiziarie, sia in ambito civilistico, sia in ambito penalistico.
Il processo penale sarà volto all’accertamento della responsabilità penali degli imputati nella gestione della piattaforma con riferimento alle condotte sopra evidenziate.
All’interno del processo penale i soggetti danneggiati possono costituirsi parte civile, al fine di ottenere il riconoscimento di una anticipato risarcimento a seguito dell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.
In ambito civilistico la soluzione percorribile nel caso di specie potrebbe essere individuata nella Class Action,strumento di difesa per categorie di soggetti.
Infatti, tale azione giudiziaria non ha impulso da un singolo consumatore ma da un’intera categoria danneggiata che chiede tutela quale ‘unicum‘.
Quanto avvenuto in The Rock Trading apre un nuovo punto di confronto tra i sistemi di investimento innovativi e le norme giuridiche oggi in vigore, confronto che potrebbe sollevare eventuali vuoti normativi che necessiteranno con sempre più urgenza di essere colmati.
Per ulteriori chiarimenti contatta l’Avv. Pinuccia Cassatella dello studio legale LEXINTO Avvocati.