ph: Mike Cohen, lic. cc.
Il superbonus 110 cambia ancora con la conversione in legge del Decreto Aiuti
Si è concluso questa settimana il processo di conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022, cosiddetto Decreto Aiuti che, dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, è stato approvato dal Senato.
Nonostante l’approvazione della legge di conversione, vi sono state problematiche dal punto di vista politico.
Infatti, sul Decreto Aiuti il Governo aveva posto la questione di fiducia, pertanto, dalla sua approvazione o meno dipende la permanenza in carica del Governo.
Nel caso specifico il movimento cinque stelle, astenendosi, ha obbligato il Presidente del Consiglio ad avere un colloquio con il capo dello Stato.
Novità
Il Decreto, in particolare, introduce:
- misure in materia di energia: il provvedimento interviene ù sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali;
- misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica: l’articolo 25-bis prevede un buono di 10.000 euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia;
- Il bonus fiere sarà riconosciuto per le manifestazioni rientranti nel calendario approvato dalla Conferenza delle Regioni;
- sarà riconosciuto per gli eventi fino al 31 dicembre;
- indennità ‘una tantum’ da 200 euro, a dipendenti, alcune categorie di collaboratori e pensionati;
- reddito di cittadinanza: il testo introduce con il nuovo articolo 34-bis modifiche in materia di offerte di lavoro congrue proposte ai percettori del sussidio;
- In particolare, le offerte di lavoro congrue potranno essere proposte anche dai datori di lavoro privati, e l’eventuale mancata accettazione rientrerà nel calcolo del numero che comporta la decadenza dal beneficio;
- bonus di 550 euro previsto dall’articolo 2-bis inserito in sede referente, riconosciuto ai dipendenti di aziende private titolari di contratto part-time ciclico verticale;
- Ad averne diritto saranno in particolare i lavoratori titolari di contratto a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;
- nuova sospensione dei pagamenti per il mondo dello sport, che passerà dal 31 luglio al 30 novembre 2022;
- aventi diritto saranno federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
- i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro la scadenza del 16 dicembre 2022;
- misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga, sia in favore del Governo ucraino.
Cessione del credito
Le novità previste dal Decreto Aiuti riguardano, tra le altre, la cessione del credito.
Il decreto mira a sbloccare le somme rimaste in stallo dopo la chiusura dei rubinetti da parte dei principali Istituti di credito.
Infatti, una problematica è quella che riguarda i professionisti e le imprese con crediti arenati sulla piattaforma di cessione dell’Agenzia delle Entrate e che nessuno vuole acquistare.
Infatti, è previsto per le banche la possibilità di trasferire in ogni momento le somme acquisite verso specifici soggetti, ossia clienti professionali privati titolari con la stessa di contratto di conto corrente e la banca capogruppo.
La legge di conversione del Decreto Aiuti mira a rendere meno vincolante la selezione da parte delle banche.
Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 14, sarà sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.
Tuttavia, giova precisare, che l’art. 57, comma 3 non è stato abrogato né modificato in sede di conversione.
Questo comporta che le nuove disposizioni saranno valide per le comunicazioni di cessione precedenti la pubblicazione in G.U., ma, da una prima lettura, parrebbero inapplicabili in relazione a quelle anteriori al primo maggio 2022.
Superbonus: proroga al 30 settembre 2022
Veniamo ora ai termini per poter beneficiare del Superbonus 110.
Sarà possibile accedere al bonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione di effettuare lavori pari al 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre.
Si parla dei lavori realizzati per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Vi saranno, quindi, tre mesi di tempo in più che consentiranno ai contribuenti di completare i lavori entro la fine dell’anno.
Si precisa altresì che, ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119.
Qui l’articolo precedente in cui analizziamo nel dettaglio il Superbonus 110.
Per ulteriori informazioni sul Super contatta l’Avv. Andrea Sardo dello studio legale Lexinto.
Articolo a cura della Dott.ssa Lopes