ph: Dan DeLuca, lic. cc.
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi edilizi.
Tale agevolazione, prevista per la prima volta dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Gli interventi soprariportati sono i lavori cosiddetti trainanti, perché uno solo di questi è sufficiente per richiedere il superbonus.
A questi possono unirsi altri interventi cosiddetti trainati, quali:
- il montaggio di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Beneficiari
Possono, quindi, beneficiare del Superbonus:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti e gli istituiti nella forma di società di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà oppure gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Si può usufruire del bonus tramite:
- la cessione del credito a terzi, banche comprese;
- sconto in fattura;
- detrazione in dichiarazione dei redditi.
Cessione di credito, sconto in fattura e detrazione
Abbiamo visto come l’agevolazione fiscale può essere fruita per mezzo della cessione del credito, del cosiddetto “sconto in fattura” oppure per detrazione nella dichiarazione dei redditti.
La cessione del credito è un accordo con cui un creditore trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo soggetto, che lo riscuoterà dal debitore.
Nel caso che ci interessa a essere ceduto è il credito d’imposta, ossia, un credito verso lo Stato con cui si possono compensare i debiti o ridurre le imposte dovute.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Altra modalità è lo sconto in fattura.
In questa ipotesi l’impresa che ha effettuato i lavori applicherà uno sconto fino al 100% del valore della fattura e il cittadino effettua così i lavori senza alcun esborso monetario.
L’impresa si vedrà in questo modo riconosciuto un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, da utilizzare sempre in quote annuali di pari importo
Infine, la detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per gli interventi fatturati entro il 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Superbonus: documentazione
Per ottenere il bonus è necessario ottenere diverse certificazioni e disporre di una precisa documentazione.
Per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito, è necessario richiedere il visto di conformità ai commercialisti e al CAF.
Al fine di certificare che i lavori porterebbero ad un miglioramento in termini di classi energetiche occorre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.
La modifica della classe energetica va certificata sia prima che dopo i lavori.
I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con la quale attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Il decreto attuativo sulle asseverazioni dell’agosto 2020, si preoccupa di esplicitare le modalità di trasmissione dell’asseverazione e la procedura sui controlli sulla correttezza dei certificati allegati per ottenere il bonus al 110%.
Sono previste anche delle sanzioni per le asseverazioni infedeli, che verranno irrogate dal Mise, le quali arrivano fino a 15.000 euro per ogni attestato falso rilasciato.
Superbonus: modifiche
Legge Bilancio 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato le date per poter ottenere il bonus.
Fino al 2025 si potrà richiedere il bonus, ma solamente per alcuni interventi:
- gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, che beneficiano della detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2022 se alla data del 30 settembre 2022 sarà completato almeno il 30% dei lavori;
- i lavori effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa, per i quali è prevista una detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023 purché alla data del 30 giugno 2023 sia stato completato un stato di avanzamento lavori del 60% dell’intervento complessivo. Diversamente, la detrazione spetterà solo fino al 30 giugno 2023;
- gli interventi su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, che prevedono una detrazione fiscale al: 110% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024 e 65% fino al 31 dicembre 2025% per le spese sostenute nel 2025;
- i lavori eseguiti da Onlus, Associazioni di promozione sociale e volontariato possono usufruire della detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023;
- le associazioni sportive hanno diritto alla detrazione del 110% fino al 30 giugno 2022.
D.L. 50/2022
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) sono state apportate nuove modifiche.
Innanzitutto viene prorogato il superbonus 110% per le unifamiliari.
In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Cambia anche la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi.
L’articolo 14 del decreto legge n. 50/2022 dispone per le banche la possibilità di liberarsi dei crediti acquistati in ogni momento, trasferendo le somme verso i propri clienti professionali:
“alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione“.
Secondo quanto previsto dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29.10.2007, così come previsto dall’articolo 6, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 58/1998, il Testo Unico in materia di finanza, rientrano in questa categoria i clienti che possiedono “l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”.
Per ulteriori chiarimenti contatta l’Avv. Andrea Sardo dello studio legale Lexinto.
Articolo a cura della Dott.ssa Diletta Lopes