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Studio legale penale Torino.
Il Metaverso, creato da Mark Zuckerberg alla fine del 2021, è un’espansione virtuale del mondo reale.
Nel Metaverso gli utenti, tramite un visore per la realtà virtuale, possono interagire tra di loro attraverso un avatar e vivere diverse esperienze.
Tuttavia, già dai primi accessi, diverse utenti lamentavano di aver subito aggressioni da altri fruitori della piattaforma.
Solo dopo pochi mesi è arrivata la prima denuncia di molestie sessuali subita nella realtà virtuale.
Al riguardo si è aperto un dibattito circa la possibilità di perpetrare il sopra citato reato in un contesto virtuale.
Nello specifico ci si chiede se sia possibile parlare di molestie sessuali in assenza di un contatto fisico.
Le molestie in assenza di un contatto fisico
L’art 660 c.p. punisce chi “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo“.
La stessa norma prevede la possibilità che tali condotte vengano perpetrate tramite l’uso del telefono.
Tali condotte risultano, quindi, sanzionabili anche qualora manchi un contatto fisico vero e proprio tra le parti.
Inoltre, già nel 2014 la Cassazione aveva equiparato un social network ad un luogo aperto al pubblico “una piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni (…) che la legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo“.
La punibilità dell’autore di tali condotte è, inoltre, suffragata dalla Cassazione in materia di violenza sessuale compiuta in assenza di contatto fisico.
La Corte di Cassazione nella sentenza 25266/2020 ha riportato numerose pronunce che negli anni hanno confermato lo stesso orientamento ossia che “la violenza sessuale risulta pienamente integrata, pur in assenza di contatto fisico con la vittima“.
La questione risulta fortemente attuale e sarà opportuno aggiornare la normativa vigente per poter tutelare tutte le nuove fattispecie di illeciti che nasceranno in conseguenza del progresso scientifico.
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