Ph: Marco Verch (trendingtopics), lic. CC
Ogni Organismo di Vigilanza sarà chiamato ad una serie di adempimenti in relazione all’entrata in vigore del Decreto fiscale “manette agli evasori”: vediamo quali.
La norma di riferimento è la legge n. 157 del 2019 che ha convertito il decreto legge n. 124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
La principale novità, per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza, è l’inserimento di alcuni reati fiscali fra i reati presupposto della responsabilità dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Il nuovo art. 25 quinquiesdecies aggiunge fra i reati di interesse quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
Viene anche prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui l’Ente consegua un profitto di rilevante entità: in questo caso le sanzioni saranno aumentate di un terzo (comma 2 nuovo art. 25 quinquiesdecies).
Sarà inoltre possibile procedere al sequestro ed alla confisca per equivalente del profitto del reato fiscale.
Alla luce di queste novità normative è evidente che l’Organismo di vigilanza dovrà attivarsi per sollecitare un adeguamento del modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 in relazione ai profili relativi ai reati fiscali.
Ogni ente dovrà quindi porre in essere un’attività di risk assessment o valutazione dei rischi in relazione alle proprie attività, sulla base della quale implementare o meno delle misure idonee a prevenire tali reati.
Qualora questo non venga fatto, le sanzioni previste per l’Ente (ed indipendenti da quelle eventualmente comminate alla persona fisica autore materiale del reato) possono arrivare anche al milione di euro.