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Studio di avvocati Torino: cosa si intende con il termine mobbing
Il termine mobbing indica un insieme di comportamenti persecutori ed aggressivi posti in essere sul luogo del lavoro al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima.
Tra le condotte più significative del fenomeno del mobbing ritroviamo:
- isolare il lavoratore;
- screditare il lavoratore;
- ridurre l’autostima del lavoratore;
- compromettere lo stato di salute del lavoratore.
Il mobbing è, pertanto, una forma di violenza.
Configurabilità del mobbing
Ai fini della configurabilità del mobbing, è necessaria l’esistenza di plurimi elementi quali:
- una serie di comportamenti di carattere persecutorio;
- l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
- il nesso tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima;
- l’intento persecutorio che unisce tutti i comportamenti lesivi.
Di conseguenza non verranno considerate mobbizzanti quelle situazioni di normale difficoltà o conflittualità che possono instaurarsi negli ambienti lavorativi.
Il Magistrato, valutando gli elementi soprariportati, sarà chiamato a giudicare se il comportamento posto in essere determini la fattispecie del mobbing.
Il danno
Il danno, conseguenza dei comportamenti perpetuati, deve essere provato dal lavoratore.
Il lavoratore dovrà dimostrare che le condotte poste in essere non riguardano quello che è il normale esercizio di potere detenuto dal datore di lavoro né potrà richiamare normali episodi di conflittualità che si possono creare sul lavoro.
Deve dimostrare, al contrario, che tali condotte integrano una strategia persecutoria posta in essere per portare il soggetto che ne è bersaglio a vivere in uno stato di grave e profondo disagio.
La prova può esser data sia in via documentale, sia in via testimoniale.
Ancora, la prova delle condotte vessatorie potrà essere desunta dal giudice anche in via presuntiva, alla luce di quanto a lui riferito.
Le condotte vessatorie possono comportare molteplici e diversi effetti negativi, quindi, i danni possono riguardare sia la sfera patrimoniale che quella non patrimoniale del soggetto bersaglio delle condotte mobbizzanti.
Infatti, generalmente, il soggetto vessato manifesta tra gli altri, disturbi depressivi, difficoltà di concentrazione e ipertensione arteriosa.
Ad oggi non esiste una norma di legge specifica che stabilisca cosa sia il mobbing.
Ci si può, comunque, basare sull’articolo 2087 Cod. civ. che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure e gli accorgimenti atti a garantire la salute e l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti.
Lo studio di avvocati Lexinto a Torino si occupa anche di mobbing, per altre informazioni Contattaci
A cura della dott.ssa Lopes