Le molestie tramite l’uso di Whatsapp
ph: Haberlenet NET lic cc.
Miglior avvocato penalista Torino.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.37974/2021 si è occupata del reato di molestie integrato attraverso l’invio di messaggi tramite la piattaforma di Whatsapp.
L’art 660 c.p. disciplina il reato di molestie e punisce “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo“.
La questione riguarda quindi se sia possibile o meno realizzare il reato di molestie anche tramite l’uso di Whatsapp.
Innanzitutto, la Corte ha ricondotto il messaggio WhatsApp alla comunicazione attuata “con il mezzo del telefono” tipizzata dall’art. 660 c.p.
L’utilizzo di messaggistica di ogni genere è dunque una delle possibili modalità di realizzazione della molestia.
Nel caso concreto la difesa ha però ritenuto l’invio di messaggi tramite Whatsapp non particolarmente invasivo.
Questo perché la piattaforma stessa dà la possibilità agli utenti di bloccare il contatto sgradito.
Bloccando l’arrivo di tali messaggi, secondo la difesa, il comportamento dell’utente non sarebbe lesivo poiché privo di quel turbamento richiesto per la configurazione del reato in esame.
Miglior avvocato penalista Torino: sentenza della Cassazione
Nella sentenza in commento la Corte ha rigettato l’interpretazione fornita dalla difesa.
Ciò che rileva in questo caso è “l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale.”
Già nel 2011 la Cassazione aveva chiarito che ciò che integra la fattispecie è l’idoneità dei messaggi a “mettere a repentaglio la libertà e la tranquillità psichica del ricevente”, indipendentemente dalla possibilità di bloccarli.
Secondo la Corte “il criterio utilizzato per escludere il carattere invasivo della messaggistica istantanea non è dirimente in quanto con le stesse modalità è possibile evitare la ricezione sia degli sms, sia di chiamate”.
La Corte inoltre ricorda che “il reato di molestia non ha natura abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione”.
Alla luce di quanto sopra riportato la Cassazione ha sancito la configurabilità del reato di molestie tramite l’uso della piattaforma di Whatsapp.
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