ph: Kevin Smith, lic. cc.
Negli ultimi anni l’e-Commerce ha avuto una crescita esponenziale.
L’e-Commerce permette l’acquisto di beni e/o servizi tramite Internet, garantendo diversi vantaggi per entrambe le parti.
L’azienda ha la possibilità di scegliere la sua tipologia di business on-line, a seconda della tipologia del proprio commercio e della propria struttura.
Di seguito i principali modelli di business di e-Commerce:
- Business to Consumer: è il modello di business più comune, in cui le aziende vendono al cliente finale;
- Business to Business: in questo caso un’azienda vende il proprio prodotto o servizio a un’altra azienda;
- Consumer to Business: questo modello consente di vendere prodotti e servizi alle aziende. Un sito può, per esempio, può consentire ai clienti di pubblicare il lavoro di cui hanno bisogno e permettere alle aziende di candidarsi per quel lavoro;
- Consumer to Consumer: crea una rete tra i consumatori per favorire lo scambio di prodotti e servizi.
l marketplace, ossia la piattaforma su cui avvengono gli scambi commerciali può comprendere al suo interno più tipologie di business, come per esempio il B2B (Business to Business) e il B2C (Business to Consumer), arricchendo ed ampliando le possibilità di scambi commerciali.
La scelta dell’e-Commerce presenta, ovviamente, sia vantaggi che svantaggi.
Tra i vantaggi troviamo:
- Raggiungimento di un maggior numero di potenziali clienti;
- Abbattimento dei costi: mantenere un e-Commerce non costa quanto sostenere le spese di un negozio fisico.
Gli svantaggi riguardano:
- Pagamenti online: molte persone risultano ancora diffidenti ad acquistare online;
- Piano di business: anche per gestire un e-Commerce serve una strategia, oltre a risorse di tempo e personale che si occupa di aspetti legali o di marketing.
Quando si può dire concluso un contratto nell’e-Commerce
Un aspetto delicato in tema di e-Commerce riguarda le modalità e individuazione del momento della conclusione del contratto, non essendoci una ‘sottoscrizione’ fisica del medesimo.
In primo luogo va considerato che il contratto di commercio elettronico è privo della fase di trattativa tra le parti.
Sarà, quindi, spesso il venditore ad imporre le condizioni di vendita unilateralmente, circostanza che può essere un vantaggio dal punto di vista aziendale.
Il contratto, tuttavia, è comunque di tipo bilaterale: il venditore fa un’offerta al pubblico e il potenziale acquirente manifesta l’accettazione acquistando in maniera virtuale dopo avere compilato i dati personali e di pagamento.
Pertanto, in generale, lo schema principale di formazione del contratto rimane quello che si realizza attraverso l’incontro fra la proposta e l’accettazione, così come disciplinato dall’articolo 1326 del Codice Civile, ossia “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”.
È quindi essenziale la coincidenza fra il contenuto i termini della proposta, che devono essere chiari e non indurre in errore l’acquirente, e il contenuto dell’accettazione.
Quali sono gli obblighi del venditore?
Il venditore ha l’obbligo di fornire informazioni chiare e comprensibili al consumatore, prima che lo stesso sia contrattualmente vincolato, deve quindi indicare:
- la sua identità, l’indirizzo della sede ed i recapiti per contattarlo;
- le caratteristiche essenziali del bene o del servizio e il relativo prezzo comprensivo delle spese di consegna e delle eventuali imposte;
- le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
- l’esistenza del diritto di recesso;
- la durata del contratto ed, in caso di tacito rinnovo, le condizioni per recedere;
- il costo di utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, se non è calcolato sulla tariffa di base;
- un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni.
Eventuali discussioni sui relativi obblighi o adempimenti potrebbero dare luogo a contestazioni azionate anche davanti all’autorità giudiziaria, che andrà individuata, ove possibile, già in sede di sottoscrizione del contratto.
Le violazioni
Qualora si verifichino delle violazioni alle disposizioni relative alla materia del contratto di e-Commerce, ci si potrà rivolgere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Tale autorità potrà intervenire, su segnalazione di chi vi abbia interesse o anche d’ufficio, inibendo la continuazione ed eliminando gli effetti del contratto.
Quando l’Autorità accerta una violazione potrà disporre, ai sensi dell’articolo 27 comma 9 del Codice del consumo “l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro”.
I consumatori possono esperire un’azione individuale o collettiva, per ottenere l’annullamento del contratto e/o il risarcimento del danno derivante da una pratica commerciale scorretta.
La competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Contro la decisione dell’AGCM è possibile ricorrere al Giudice amministrativo, il quale, tuttavia, si limita ad un controllo di legittimità e non entra quindi nel merito della questione.
Il Codice del consumo fa salva in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario.
Privacy
Il tema della tutela della privacy riveste un ruolo fondamentale in tema di contratto di e-Commerce, in quanto, per concludere il contratto, il consumatore inserisce i propri dati anagrafici e bancari.
Il Garante della privacy risulta particolarmente attento alle questioni relative alla tutela della privacy e al rispetto dei diritti fondamentali sia nella dimensione offline sia in quella online.
Gli artt. 13 e 14 GDPR sanciscono in capo al titolare del trattamento l’obbligo di informativa, elencando nel dettaglio le informazioni da fornire all’interessato come le finalità, la durata, le modalità di conservazione dei dati trattati, ma anche i dati di contatto e l’identità dell’interessato.
Risulta essenziale, quindi, che il titolare del trattamento provveda a rendere edotto l’interessato dell’esistenza di un trattamento di dati e che provveda a richiedere il consenso di questo.
Il Garante, inoltre, tutela il consumatore con la cosiddetta limitazione delle finalità, ciò significa che la raccolta e l’utilizzo di dati sono consentiti solo per lo scopo esplicitamente risultante dal rapporto contrattuale o dall’utilizzo di un supporto, pertanto, una volta concluso il contratto il venditore è obbligato a cancellare immediatamente e completamente tutti i dati personali.
Altro principio fondamentale del GDPR è la minimizzazione dei dati, secondo il quale si dovrebbero raccogliere il minor numero possibile di dati relativi ai consumatori.
Il GDPR prevede, in caso di violazioni, sanzioni amministrative, penali e civili.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative sono previste sanzioni fino ai 10 milioni per violazioni di minor gravità e fino ai 20 milioni per le violazioni di maggior gravità.
Nelle ipotesi di maggior gravità possono aggiungersi alle sanzioni amministrative quelle penali che prevedono la reclusione fino ai sei anni.
Tra le conseguenze previste troviamo, infine, il risarcimento dei danni, materiali e immateriali.
Le clausole vessatorie
Un aspetto problematico dei contratti di e-Commerce, risulta essere il rispetto del requisito della approvazione delle clausole vessatorie.
Si considerano vessatorie quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Le clausole vessatorie sono disciplinate dall’art. 1341 c.c. e dal Codice del consumo.
Secondo il codice civile, queste, sono considerate nulle e inefficaci, si considerano pertanto come non apposte, se non sono specificamente approvate per iscritto.
Le clausole vessatorie disciplinate dal Codice del consumo, invece, sono afflitte da un vizio particolare, definito nullità relativa in cui l’inefficacia della clausola opera unicamente nei confronti del consumatore, mentre continuerà a trovare applicazione nei confronti del venditore qualora dalla medesima conseguano oneri particolari.
A titolo esemplificativo, tra le clausole vessatorie riportate dal Codice del Consumo all’articolo 33, troviamo:
- escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.
Nei contratti a distanza la problematica sorge poiché l’aderente accetta complessivamente le condizioni generali spuntando l’apposita casella, in questo modo non si pone l’attenzione del sottoscrittore sulle ipotetiche clausole particolarmente gravose.
Soluzioni
La giurisprudenza, negli anni, ha elaborato diverse soluzioni per risolvere tale problematica.
La prima consiste nel considerare sufficiente a garantire il rispetto dell’articolo 1341 c.c. un meccanismo di “doppio click”.
In questo caso occorrerà dare due volte il consenso tramite un click del mouse: uno finalizzato alla conclusione del contratto e uno relativo all’accettazione specifica della clausola vessatoria.
Una seconda soluzione ritiene necessario ricorrere allo strumento della firma digitale, in modo da portare nel contesto digitale la procedura imposta per i contratti cartacei.
Infine, la terza soluzione ritiene sufficiente la firma elettronica, in cui si richiede l’autenticazione del contraente mediante l’inserimento di un username e una password sul sito dove viene concluso il contratto, seguito da una conferma specifica per l’approvazione della clausola vessatoria.
Permane, tuttavia, l’esigenza di adottare una disciplina generale di maggiore protezione della posizione contrattuale dei consumatori.
Si attende, pertanto, di pervenire ad una soluzione precisa e generale che permetta di risolvere definitivamente tale problematica.
Per ulteriori chiarimenti contatta l’Avv. Pinuccia Cassatella dello studio legale Lexinto.
Articolo a cura della Dott.ssa Diletta Lopes.