“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Così il Codice della Crisi di Impresa, introdotto con il d.lgs. 14/2019 http://d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ha introdotto, all’art. 375, il secondo comma dell’art. 2086 cod. civ..
Sostanzialmente la norma ha introdotto l’obbligo specifico di predisporre adeguati assetti organizzativi. Non solo al fine di rilevare uno stato di crisi, bensì quale elemento strutturale dell’impresa medesima che, in relazione alle proprie dimensioni, dovrà dotarsene
L’inosservanza di tale obbligo sarà fonte di gravi responsabilità per l’organo amministrativo, sia a composizione monocratica che collegiale.
Ma cosa deve intendersi per adeguato assetto organizzativo?
Trattasi dell’insieme di regole e procedure necessarie a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità ed alle responsabilità dei singoli soggetti.
Un assetto organizzativo si definisce “adeguato” quando presenta alcune specifiche caratteristiche:
1) quando prevede la separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
2) quando presenta in maniera chiara e univoca le deleghe ed i poteri di ciascuna funzione;
3) quando è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali.
A cosa fa invece riferimento il menzionato assetto amministrativo e contabile?
Altro non è se non la produzione di informazioni contabili e amministrative complete, tempestive ed attendibili utili per la gestione del bilancio e la salvaguardia del patrimonio aziendale.
Quali conseguenze ha portato in ambito civilistico l’introduzione di tale norma?
Si sono rese necessarie modifiche del codice civile in alcune sue norme specifiche, in relazione ai diversi soggetti interessati dalla riforma.
Nel caso di società di persone, l’art. 2257 primo comma, è stato sostituito e modificato in modo che la gestione dell’impresa spetti esclusivamente agli amministratori ai quali sono demandate tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Nelle società per azioni è stato introdotto il primo comma dell’art. 2380-bis che, in osservanza di quanto previsto all’art. 2086 cod. civ., sancisce come spetti esclusivamente agli amministratori o al consiglio di gestione effettuare le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Quanto poi alle società a responsabilità limitata, sono state disposte due modifiche legislative.
La prima riguarda l’art. 2475, comma primo, nel quale viene confermata l’amministrazione della s.r.l. ad uno o più soci secondo la volontà espressa dei soci ex art. 2479 cod. civ..
La seconda risiede nell’introduzione del comma sesto nell’art. 2475 cod. civ. il quale prevede l’applicazione delle regole sul funzionamento da parte del consiglio di amministrazione.
Esso ha i compiti di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Di esaminare i piani strategici industriali e finanziari aziendali e, da ultimo, la facoltà di delegare le proprie funzioni a singoli componenti del consiglio, indicandone previamente i limiti. Questi ultimi soggetti dovranno riferire, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione aziendale.