Ph: P.s.v., lic. CC
Avvocato sportivo Torino.
Per il Consiglio di Stato la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico.
Nella sentenza resa il 15 luglio 2021, il massimo organo della giustizia amministrativa ha precisato che sono tre le condizioni perché possa parlarsi di un “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa del Codice dei contratti pubblici.
Le tre condizioni sono che si tratti di un soggetto:
1) dotato di personalità giuridica;
2) sottoposto ad influenza pubblica dominante;
3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
Nel caso specifico i giudici amministrativi hanno ritenuto che questi parametri non fossero osservati dalla più importante federazione sportiva nazionale.
Si tratta di una valutazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse.
I requisiti in questione non sono inoltre tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso.
Nella specifica vicenda, la conseguenza è stata dunque la soggezione della FIGC alla giurisdizione del Giudice civile e non di quello amministrativo, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di revisione legale di un Istituto di credito.
Il riferimento normativo per tale decisione viene rinvenuto nell’art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 e nell’art. 2, comma primo, punto 4 della direttiva UE n. 24 del 2014.
Qui potete trovare la sentenza: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 luglio 2021, n. 5348.
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