ph: Carlo Granchius Bonini, lic. cc.
Le motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI
Avvocato sportivo Milano.
Il Consiglio Federale della FIGC il 16 luglio 2021 negava alla società A.C. Chievo Verona s.r.l. l’ammissione al campionato di calcio di serie B per l’anno 2021/2022
Il Consiglio Federale fondava tale provvedimento sulla situazione di inadempimenti di debiti tributari da parte della società calcistica.
Nello specifico, veniva contestato al Chievo di non avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018.
La Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), in merito, aveva infatti rilevato che al 28 giugno 2021 (termine perentorio previsto dalla disciplina di riferimento) la società risultava inadempiente all’obbligo di pagamento dei debiti fiscali.
In seguito a ciò, il 19 luglio 2021 la società A.C. Chievo Verona s.r.l., presentava ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per ottenere la riforma e/o l’annullamento del suddetto provvedimento.
Nel ricorso la società calcistica sosteneva che, a causa dell’emergenza Covid-19, erano stati sospesi i pagamenti esigibili su cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate.
Per tale ragione, secondo il Chievo Verona, non si poteva affermare che la società non avesse adempiuto all’obbligo di pagamento dei debiti fiscali.
Inoltre, la società affermava di essere in condizione di pieno equilibrio finanziario e nel pieno rispetto del criterio della priorità di utilizzo delle risorse economiche.
Il ricorso è stato respinto.
Le motivazioni del Collegio di Garanzia
Prima di tutto il Collegio rileva che la società era già decaduta dal beneficio di termini rateali.
Difatti, già in data 8.03.2020, la società era a conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi, in quella data, il Chievo Verona era già un soggetto responsabile di inadempimento non lieve e quindi avrebbe potuto e dovuto attivarsi tempestivamente per richiedare la rateizzazione del debito tributario.
Ancora, il Collegio sottolinea l’incoerenza della pretesa della ricorrente di beneficiare dei provvedimenti a favore delle società in crisi economica e simultaneamente trovarsi in una condizione di pieno equilibrio finanziario.
Per questi motivi il Collegio respinge il ricorso e nega al Chievo Verona la possibilità di partecipare al campionato di serie B per l’anno 2021/2022.
Avvocato sportivo Milano
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