ph: Richard Patterson lic. cc
Avvocato civilista torino: novità in tema di privacy e risarcimento del danno non patrimoniale
Il GDPR, General data protection regulation, è il Regolamento Europeo in materia di privacy e trattamento dei dati ed è operativo in Italia dal 25 maggio 2018.
L’intento del Regolamento è quello di uniformare le leggi europee sul trattamento dei dati personali.
La legislazione mira a dare a ogni individuo il controllo sull’utilizzo dei propri dati, stabilendo requisiti precisi e rigorosi per il loro trattamento.
Qualora si commettano delle violazioni potranno essere chiamati a rispondere: il Titolare del trattamento e/o il Responsabile del trattamento.
Un aspetto di particolare rilievo che si vuole qui prendere ad esame riguarda il risarcimento del danno.
L’art. 82 del Regolamento Europeo prevede che “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.
Viene quindi garantito il pieno ed effettivo risarcimento del danno subìto,sia esso danno materiale che immateriale.
Quanto al danno non patrimoniale, si è discusso parecchio se esso possa dar origine o meno a risarcibilità.
Le recenti pronunce
La recente pronuncia del 16 marzo 2021 del Tribunale di Palermo ha preso ad esame una richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per violazione della privacy.
Nello specifico, la questione riguardava lo stato di stress e di ansia provato dai ricorrenti per l’installazione di tre telecamere che riprendevano l’accesso la loro abitazione.
Il Tribunale ha accertato la violazione della privacy ma ha rigettato la richiesta di risarcimento.
Secondo la ricostruzione offerta dai Magistrati, l’avvenuta violazione consisterebbe nella mancata richiesta di consenso espresso dai ricorrenti prima dell’installazione degli impianti di videosorveglianza.
In assenza, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre la rimozione delle telecamere, non anche di sancire un risarcimento per il presunto danno morale patito dai ricorrenti, in quanto considerato del tutto lieve e non provato per fatti concreti.
Il Giudice di primo grado ha invero sposato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza in materia, secondo il quale il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed qualora il pregiudizio non sia futile.
A conforto di questa tesi si è espressa recentissimamente anche la Suprema Corte la quale ha affermato come il danno non patrimoniale non si sottragga alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”.
Spetterà, dunque, al Magistrato verificare se vi sia stata una violazione della privacy, la sua effettiva gravità e quali conseguenze questa eventualmente abbia comportato.
Nel caso egli ritenga che la lesione sia stata minima, farà prevalere senz’altro il principio della tolleranza; nel caso, invece, ritenga che si tratti di offesa grave, riconoscerà il diritto al risarcimento del danno.
A cura della dott.sa Lopes
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