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La normativa
Avvocati tributaristi
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni:
- l’abitazione che si intende acquistare non deve appartenere a una categoria catastale di tipo A/1, A/8 oppure A/9;
- l’immobile deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;
- l’acquirente deve rispettare determinati requisiti (come ad esempio non essere titolare di un altro immobile).
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni.
Tuttavia, in questo caso occorre che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
I vantaggi, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, sono:
- l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
- imposta catastale fissa di 50 euro.
Come sopra anticipato, un requisito per poter beneficiare di tale agevolazione è avere la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile che si vuole comprare.
Qualora l’acquirente sia residente in altro Comune ha l’obbligo entro 18 mesi dall’acquisto di cambiare la propria residenza.
Avvocati tributaristi: giurisprudenza
Recentissimamente anche la Corte di Cassazione si è occupata della questione “agevolazione prima casa”.
Nel caso di specie i contribuenti avevano addotto, come causa di forza maggiore, il mancato completamento nel predetto termine dei lavori di ristrutturazione necessari.
Tuttavia, secondo la Corte di legittimità, la forza maggiore “è configurabile per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, rendendo inesigibile il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto”.
Alla luce di ciò non è possibile invocare per ogni ipotesi la causa di forza maggiore al fine di non perdere l’agevolazione prima casa.
Per poter configurarsi la forza maggiore, assumono rilevanza solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni contatta l’Avv. Andrea Sardo dello studio Lexinto.