ph: Jan Hammershaug,lic. c.c
Nell’ambito del procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva ed in quello antidoping, la problematica dell’istruzione probatoria costituisce uno degli aspetti più critici del sistema.
Prima dell’emanazione del Codice di Giustizia Sportiva CONI, ogni singola Federazione sportiva era libera di dotarsi di un proprio codice di giustizia, conforme esclusivamente ai principi basilari dettati dal CONI (con delibera n. 1412 del 10 maggio 2019).
Nel sistema attuale, l’emanazione di un vero e proprio Codice di Giustizia Sportiva CONI, pur l’asciando autonomia alle singole Federazioni, le ha vincolate a determinati contenuti e dunque ha indubbiamente inserito una disciplina organica.
Mediante l’introduzione di una previsione ad evidente carattere generale, si è regolamentato lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi a tutte le Federazioni Sportive Nazionali.
Anche all’interno del processo sportivo troviamo le basi per il giusto processo in relazione all’art. 111 della nostra Costituzione.
Invero, le regole del contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale sono le stesse a cui anche il processo sportivo deve ispirarsi, valorizzando il tema della condivisione delle risultanze probatorie.
Il tema del processo sportivo è quello di coniugare la pienezza del contraddittorio e della fase istruttoria con la durata, necessariamente breve del giudizio.
Il fattore tempo è molto più incidente nell’ambito del processo sportivo che in altri campi della giustizia.
Antidoping e grado della prova nel processo sportivo
Le decisioni più recenti in ambito sportivo ritengono che non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio.
Può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi che devono essere:
- gravi
- precisi
- concordanti
in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
La prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere logica piuttosto che fattuale.
Ed ancora, è principio consolidato della giustizia sportiva che “il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistere una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”. (https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/SS._UU._Collegio_di_Garanzia_Decisione_n._6-2016_-_ricorsi_n._90-2015_-_92-2015_-_PGS-FIT-_Starace_-_Bracciali.pdf )
Resta fermo, comunque, che l’illecito per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella preparatoria ed essersi così tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficace per il conseguimento del fine voluto.
A conferma ancora una volta di ciò, è una recentissima sentenza della Corte di Appello Antidoping.
Difatti, la sentenza n. 41 del 2022 ha riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping, in quanto la Corte ha ritenuto che la prova della colpevolezza da parte dell’imputato dell’illiceità del comportamento non sia stata fornita dalla PNA nel grado richiesto dall’art. 4.1 CSA.
Dunque la Corte in questo caso non ha ritenuto l’unico elemento di prova a carico dell’imputato, grave, preciso e concordante da ritenere l’imputato responsabile del reato a lui ascritto.
Onere della prova
Nel procedimento sportivo sembrerebbe sussistere la presunzione di colpevolezza dell’incolpato, chiamato a provare la propria innocenza. Dunque nel giudizio sportivo non sembrerebbe sussistere il principio in dubbio pro reo bensì contra reum.
Tuttavia non vi è una disposizione che consente di ritenere l’incolpato gravato della necessità di dimostrare l’insussistenza delle contestazioni a suo carico.
Tale ipotesi trova conferma nell’art 44, secondo comma, del codice CONI, il quale impone al Procuratore federale l’adozione di un provvedimento di archiviazione ogni qualvolta gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Conclusioni
Secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.
Tale definizione ha ricevuto una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping dove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistere una violazione, deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.
A tale principio deve destinarsi una portata generale in quanto deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Per ulteriori chiarimenti contatta Avv. Gabriele Pezzano dello studio legale LEXINTO.