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IL DECRETO WHISTLEBLOWING: 6 COSE DA SAPERE

Schema riassuntivo novità decreto Whistleblowing

1. Che cos’è la direttiva Whistleblowing?

Il decreto legislativo 24/2023 attuativo della disciplina Whistleblowing riguarda la protezione dei soggetti, detti “whistleblower”, che segnalano all’autorità competente gli illeciti o le irregolarità in relazione a disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che vengono commesse all’interno dell’ambiente lavorativo, con l’introduzione di uno standard minimo di tutela dei segnalanti dalle ritorsioni.

Oltre ai “whistleblower” vengono tutelati, per la prima volta, i “facilitatori” ovvero coloro che offrono sostegno nel processo di segnalazione, come ad esempio colleghi, amici e parenti. 

2. Quali aziende vengono coinvolte ?

I soggetti obbligati all’adozione di un sistema di Whistleblowing sono:

  • tutte le aziende, anche del settore privato, che hanno impiegato nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori.
  • tutte le aziende con Modello di Organizzazione e Gestione 231 (aziende MOG231) indipendentemente dal numero dei dipendenti 
  • Tutte le aziende che operano nei settori regolamentati a livello europeo, ad esempio, nel settore dei servizi, dei prodotti e mercati finanziari ecc., a prescindere dal numero di dipendenti. 

3. Quali obblighi hanno le aziende coinvolte nel Decreto Whistleblowing?

Le aziende dovranno dotarsi di un doppio canale di segnalazione interno, mentre l’ANAC predisporrà un canale esterno all’ente. 

Il canale interno, disciplinato dall’art. 4 del presente D.lgs., sarà obbligatorio per tutte le società. Esso dovrà consentire non solo che le segnalazioni vengano formulate per iscritto ma anche in forma orale, attraverso linee telefoniche o messaggistica vocale. 

Il canale esterno invece, regolato dall’art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023, sarà gestito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che può essere utilizzato nel caso in cui il “segnalante” abbia timore di ritorsioni, in caso di segnalazione nel canale interno, e nel caso in cui il canale interno non dovesse funzionare o darebbe esito negativo. 

4. Come avverrà la gestione dei canali interni ed esterni ?

L’art. 5 del decreto definisce come la società dovrà gestire il canale di segnalazione interno. La gestione difatti sarà assegnata ad un soggetto interno od esterno autonomo ma ben formato. 

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il gestore, dovrà dare un avviso di ricevimento al segnalante ed entro 3 mesi dovrà fornire riscontro alla segnalazione. 

La gestione del canale esterno è disciplinata dall’art. 8, che pone in capo all’ANAC l’obbligo di designare personale specificamente formato per la gestione del suddetto canale. 

Anche in questo caso entro 7 giorni si dovrà dare l’avviso di ricezione della segnalazione e di seguito si darà avvio ad una fase istruttoria, svolta dell’ANAC, necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante acquisizioni di documenti e audizioni ove necessarie. 

Successivamente dopo 3 mesi si dovrà dare riscontro al segnalante e comunicare così l’esito finale che potrà consistere nell’archiviazione o nella trasmissione degli atti alle autorità competenti. 

5. Quando entrerà in vigore la Direttiva 24/2023?

Le date da ricordare ovvero i termini da rispettare per l’attuazione della direttiva sono 3: 

  • 30 marzo 2023: si avrà l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 24/2023 recante attuazione della direttiva europea 2019/1937
  • 15 luglio 2023: obbligo di conformarsi alla direttiva per le aziende con più di 250 dipendenti 
  • 17 dicembre 2023: obbligo di adottare le disposizioni del decreto per le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno tra i 50 ed i 249 dipendenti. 

Ovviamente fino al 15 luglio i segnalatori continueranno ad essere tutelati dal quadro normativo vigente ovvero D. LGS. 231/2001, dalla L. 179/2017 e dalla legge 190/2012.

6. Quali sanzioni prevede la Direttiva ?

Nel caso in cui si dovessero verificare delle violazioni, il decreto introduce sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da ANAC fino a €50.000, ovvero: 

  • da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la penale responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione
  • da 5.000 a 30.000 euro in caso di violazioni della riservatezza o in caso di ritorsioni per la segnalazione 
  • da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui non sia stato istituito il canale di segnalazione o non siano state adottate le procedure di gestione

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